INTEGRAZIONE INFORTUNI
Le richieste di integrazioni Malattia/Infortuni e di altre prestazioni dovranno essere presentate su GEMIN WEB per il tramite di un soggetto abilitato dal FIMIAV (Patronato/Datore di lavoro)
Integrazione trattamento infortuni sul lavoro operai agricoli
L’integrazione salariale corrisposta dalle Casse extra legem agli operai agricoli a tempo indeterminato, in caso di infortunio sul lavoro, salvo quanto previsto dalla legge per i primi tre giorni (art. 213 del Testo unico sugli infortuni approvato con DPR 30.6.1965 n. 1124), dovrà assicurare un trattamento minimo tra indennità di legge e integrazione, nella misura dell’80% del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in vigore al 1 febbraio dell’anno in corso.
Il trattamento integrativo dovuto dalle Casse extra legem, sempre nel caso di infortunio sul lavoro, a partire dal quindicesimo giorno del periodo di inabilità riconosciuto dall’INAIL, dovrà essere pari alla differenza tra indennità di legge e il salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in vigore il 1 febbraio dell’anno in corso.
Per gli operai a tempo determinato, nel caso di infortunio sul lavoro le Casse extra legem dovranno assicurare a tali operai, tra indennità di legge e intregrazione, un trattamento minimo pari all’80% del salario giornaliero contrattuale.
| INFORTUNIO | INAIL | FONDO | % INTEGRAZIONE |
|---|---|---|---|
| 1° giorno | 0 | 0 | 100% dat. di lavoro |
| Dal 2° al 4° giorno | 0 | 100% | 100% |
| Dal 5° al 90° giorno | 60% | 20% | 80% |
| Dal 91° fino a guarigione (ma non oltre 12 mesi dall'evento) | 75% | 5% | 80% |
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