INTEGRAZIONE INFORTUNI

Le richieste di integrazioni Malattia/Infortuni e di altre prestazioni dovranno essere presentate su GEMIN WEB per il tramite di un soggetto abilitato dal FIMIAV (Patronato/Datore di lavoro)

Integrazione trattamento infortuni sul lavoro operai agricoli

L’integrazione salariale corrisposta dalle Casse extra legem agli operai agricoli a tempo indeterminato, in caso di infortunio sul lavoro, salvo quanto previsto dalla legge per i primi tre giorni (art. 213 del Testo unico sugli infortuni approvato con DPR 30.6.1965 n. 1124), dovrà assicurare un trattamento minimo tra indennità di legge e integrazione, nella misura dell’80% del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in vigore al 1 febbraio dell’anno in corso.

Il trattamento integrativo dovuto dalle Casse extra legem, sempre nel caso di infortunio sul lavoro, a partire dal quindicesimo giorno del periodo di inabilità riconosciuto dall’INAIL, dovrà essere pari alla differenza tra indennità di legge e il salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in vigore il 1 febbraio dell’anno in corso. 

Per gli operai a tempo determinato, nel caso di infortunio sul lavoro le Casse extra legem dovranno assicurare a tali operai, tra indennità di legge e intregrazione, un trattamento minimo pari all’80% del salario giornaliero contrattuale.

INFORTUNIOINAILFONDO% INTEGRAZIONE
1° giorno00100% dat. di lavoro
Dal 2° al 4° giorno0100%100%
Dal 5° al 90° giorno60%20%80%
Dal 91° fino a guarigione (ma non oltre 12 mesi dall'evento)75%5%80%

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