Regolamento per l'erogazione delle indennità integrative per le malattie e gli infortuni previste dal CCNL e CPL per gli operai agricoli e florovivaisti deliberate dal Comitato di Gestione.
Valido dal 01/01/2012

Art. 1 Erogazione delle indennità

Agli operai agricoli a tempo indeterminato e a quelli a tempo determinato, iscritti negli elenchi anagrafici della provincia dell’Aquila e per i quali sia stato effettuato il versamento dei contributi assistenziali previsti dai contratti collettivi verranno corrisposte le indennità giornaliere integrative così come fissate dai contratti collettivi e deliberate dal Comitato di Gestione. In caso di malattia l’integrazione massima indennizzabile è di 180 giorni per ciascun anno solare, mentre ove trattasi di infortunio sul lavoro, riconosciuto dall’INAIL l’integrazione massima è fino alla guarigione clinica, ma in ogni caso, non potrà superare il periodo di 12 mesi dall’infortunio. Le indennità integrative ai lavoratori, saranno corrisposte, a domanda dell’interessato, solo ad incasso avvenuto del relativo contributo e con le modalità previste dal successivo art. 4

Art. 2 Modalità di richiesta

Per ottenere le indennità, i lavoratori aventi diritto, dovranno presentare domanda su apposito modulo predisposto da Fondo, indirizzata al F.I.M.I.A.V., Ente Bilaterale Agricolo della Provincia dell’Aquila anche per il tramite di Un Ente di Patronato riconosciuto, entro e non oltra 90 giorni dalla data di riscossione delle indennità liquidate dall’I.N.P.S.o dall’ I.N.A.I.L.

Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione del Datore di Lavoro (firmata), su apposito modulo predisposto dal Fondo, indicante le giornate relative all’anno in corso fino al momento della presentazione della domanda stessa se non ha effettuato giornate di lavoro agricolo nell’anno precedente, con indicazione del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza. L’originale del cedolino riferito alla liquidazione della malattie e/o infortunio. 

Per gli OTI, in caso di malattia, prospetto di liquidazione rilasciato dalla ditta con timbro della stessa, con l’indicazione del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza.

Art. 3 Modalità per il ricorso

Il Comitato delibera sulle erogazioni delle integrazioni. In caso di motivato parere sfavorevole, l’avente diritto può proporre ricorso sfavorevole l’avente diritto può proporre ricorso entro 30 giorni, dalla data di ricevimento del parere sfavorevole, indirizzando una istanza, con le ragioni del ricorso, ad una delle Organizzazioni Promotrici ed una copia della stessa istanza al F.I.M.I.A.V. ente Bilaterale Agricolo della Provincia dell’aquila. Il Comitato può riaprire il termine dell’istruttoria dopo la quale emette un giudizio definitivo ed insindacabile.

Art. 4 Istruttoria e modalità di liquidazione

Il fondo effettua l’istruttoria della richiesta verificando: i dati riportati nella documentazione prodotta dall’interessato, il versamento dei contributi effettuati dalle ditte nell’anno solare precedente o, se il lavoratore non ha lavorato in agricoltura nell’anno precedente, nell’anno in corso dell’evento di malattia o infortunio.

Per l’istruttoria della pratica il Fondo si avvale dei dati forniti dall’INPS.

Le istanze istruite favorevolmente saranno liquidate agli aventi diritto esclusivamente o a mezzo di accredito sul conto corrente bancario o postale intestato al richiedente tramite mandati di pagamento emessi dalla Banca su disposizione del Fondo.

Non sono ammesse altre forme di pagamento.

Art. 5 Calcolo delle prestazioni

 Le prestazioni agli aventi diritto, vengono erogate solo dopo aver verificato che i relativi contributi integrativi siano stati regolarmente versati dalla ditta o dalle ditta cui l’avente diritto ha prestato la propria opera nell’anno solare precedente o nell’anno in corso, se il lavoratore non ha effettuato giornate di lavoro agricolo nell’anno precedente, dell’evento di malattia o infortunio. 

Nel caso che il lavoratore abbia prestato la propria opera presso più aziende, ma di queste, solo alcune sono in regola con il versamento dei contributi di competenza nel periodo contributivo, il lavoratore ha diritto alla erogazione della prestazione calcolata secondo la seguente formula:

 

PI=PTC*(GC:GTL)

  • Prestazioni Teoriche Complessive (PTC)
  • Prestazioni Indennizzabili (PI)
  • Giornate Totali Lavoratore nel periodo contributivo (GTL)
  • Giornate di cui risulta il pagamento del contributo nel periodo contributivo (GC)

Art. 6 Controlli sulle prestazioni

Il comitato può effettuare, anche tramite propri delegati, controlli sulla legittimità delle richieste di integrazione, anche richiedendo la collaborazione dell’I.N.P.S., in caso di erogazione di prestazioni non dovute può chiedere, nei modi e termini consentiti dalla legge la restituzione delle somme erogate, comprensive di interessi legali, salvo la risarcibilità dei maggiori danni subiti.

 

Art. 7 Controlli sugli inadempimenti

Il comitato può mettere in atto tutte le necessarie procedure, agendo anche legalmente, nei confronti delle ditte inadempienti al versamento dei contributi stabiliti dai contratti collettivi e per il recupero integrale delle somme dovute.

 

Art. 8 Riduzione delle prestazioni

Solo in caso di morbilità eccezionale o comunque superiore quella ragionevolmente preventivabile, il Comitato, sentite le Organizzazioni promotrici, potrà disporre una riduzione della indennità integrativa ai lavoratori

 

F.I.M.I.A.V.

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